Green pass: dal 1° settembre nuove regole per trasporti, scuola e università
Un sintetico promemoria delle novità previste a partire dal 1° settembre per chi viaggia e per chi si prepara a tornare a scuola
Da settimana prossima, a partire da mercoledì 1° settembre, entrano in vigore ulteriori regole per quanto riguarda l’obbligo del green pass per i trasporti pubblici e le scuole.
Ecco un sintetico promemoria delle novità previste dal decreto del 6 agosto a partire dal 1° settembre:
Come si ottiene il green pass
Il green pass si ottiene con il ciclo completo di vaccinazione anti Covid, ma anche con una sola dose di vaccino (dopo 15 giorni dalla prima somministrazione), con l’attestazione di guarigione dal Covid nei sei mesi precedenti, o con un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.
Viaggi e spostamenti
Il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.
TRENI – Il green pass è richiesto solo per le lunghe percorrenze: treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità. Non serve invece per i treni regionali, anche se effettuano servizio a cavallo tra diverse regioni.
AEREI – Obbligo di certificazione per tutti i voli nazionali. Per i voli europei bisogna ricordare che una sola dose di vaccino non è sufficiente, perché il green pass nei paesi Ue è valido dopo 15 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. Per i paesi extra Unione europea ci sono regole diverse. Occorre sempre fare riferimento alle indicazioni per i singoli paesi sul sito Viaggiare sicuri del ministero degli Esteri.
AUTOBUS – Obbligo di green pass su autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; obbligatorio anche su autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
TRAGHETTI E NAVI – Serve il green pass su traghetti e navi adibiti a servizi di trasporto interregionale, esclusi quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina. Se il traghetto collega due luoghi della stessa regione non è necessaria la certificazione verde.
METROPOLITANA E AUTOBUS URBANI – Sui mezzi del trasporto pubblico locale accesso libero senza green pass: metropolitane, autobus urbani e regionali sono esclusi dalle nuove regole introdotte dal decreto.
UTENTI ESENTATI – Possono accedere senza certificazione ai mezzi di trasporti (aerei compresi) i minori di 12 anni e i soggetti che non possono vaccinarsi per motivi di salute. In questo caso serve una certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.
Scuola e università
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza.
La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus.
STUDENTI – Non è previsto il green pass obbligatorio per gli alunni di tutti i cicli scolastici, esclusa l’università. Le lezioni saranno svolte in presenza con mascherina obbligatoria (tranne per i bambini minori di 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità e quando si pratica attività sportiva); il distanziamento di almeno un metro, dove possibile, è raccomandato. E’ vietato entrare a scuola con temperatura superiore ai 37,5° o sintomi respiratori.
STUDENTI UNIVERSITARI, DOCENTI E PERSONALE SCOLASTICO – Green pass obbligatorio per tutti. Verranno effettuati controlli a campione e chi non ne è in possesso verrà considerato assente ingiustificato. Per il personale a partire dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.
Le disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.
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