Avvisi bonari, ridefinizione agevolata con sanzioni ridotte dal 10 al 3%
Per spiegare meglio l'agevolazione l'Agenzia delle Entrate, in questi giorni, ha pubblicato una specifica circolare
Il nuovo anno porta “sconti” sugli avvisi bonari del 2019, 2020 e 2021. Proprio così, come indicato dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) passano dal 10 al 3% le sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. Per spiegare meglio l’agevolazione l’Agenzia delle Entrate, in questi giorni, ha pubblicato una specifica circolare proponendo esempi concreti di calcolo. Nel documento si possono trovare chiarimenti per i contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari relativi al controllo automatizzato delle dichiarazioni «disciplinato dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rappresenta una delle metodologie di verifica della regolarità degli adempimenti posti in essere dai contribuenti».
Un aiuto messo in campo, come si legge nella circolare, per «supportare i contribuenti nell’attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell’emergenza pandemica e all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici». In questo contesto l’Agenzia ha ricordato che la definizione si applica anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 «ritardo non superiore a sette giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata; carenza per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10mila euro nel versamento delle somme dovute o di una rata; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo».
Il calcolo al 3%
Con la definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo. In particolare, rientrano nel perimetro dell’agevolazione le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate dopo il 1° gennaio 2023. Ammesse anche le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, al 1° gennaio 2023, non si è verificata alcuna causa di decadenza. In questo caso, l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Piani di rateizzazione fino a un massimo di 20 rate
La legge di Bilancio 2023 ha modificato anche la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, prevedendo che il contribuente possa sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino a un numero massimo di
20 rate trimestrali di pari importo, rispetto alle 8 rate originariamente previste, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi. Questa agevolazione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.
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