“Bonus Vacanze”: c’è tempo sino alla fine del 2021 per viaggi estivi o invernali
Coloro i quali hanno già chiesto l'incentivo nel 2020, ma non lo hanno ancora utilizzato, lo potranno sfruttare sino al 31 dicembre 2021
Mare o montagna che sia c’è ancora tempo per organizzare il proprio viaggio, ma non dimenticatevi del “Bonus Vacanze”. In molti in questi giorni stanno programmando le ferie estive, oppure stanno pensando a quelle invernali. Proprio per questo è bene ricordare che coloro i quali hanno già chiesto l’incentivo nel 2020, ma non lo hanno ancora utilizzato, lo potranno sfruttare sino al 31 dicembre 2021.
Com’è precisato sul sito dell’Agenzie delle Entrate «Chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 può utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021 (il termine per l’utilizzo è stato prorogato, da ultimo, dal decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021)».
Il “Bonus vacanze” può essere utilizzato, una sola volta ed è erogato, solo ed esclusivamente in forma digitale. Di fatto fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia nonché per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle agenzie di viaggi e tour operator (novità introdotta dal decreto “Sostegni bis”).
Solo i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro hanno potuto ottenere quest’incentivo che è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 e 2021, spetta nella misura massima di: 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone; 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone; 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Le spese dovranno essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da un solo fornitore (il bonus, quindi, deve essere utilizzato per un solo pagamento, senza possibilità di frazionarlo) e devono essere documentate da fattura o documento commerciale o, per il solo anno 2020, scontrino/ricevuta fiscale, nei quali deve essere indicato il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus.
Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore (o all’agenzia di viaggi o al tour operator) sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.
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