Assegno ponte per i figli: importi e beneficiari dal 1^ luglio
Rimandato al 2022 l'assegno unico, entra in vigore l'assegno temporaneo per i genitori autonomi con Isee fino a 50 mila euro. Contributi mensili da 267 a 30 euro a figlio
L’assegno ponte 2021 è una misura di passaggio tra gli Anf (assegni nucleo familiare) e il nuovo assegno unico, di cui il governo a maggio aveva annunciato l’entrata in vigore per il primo luglio 2021, salvo poi posticipare il tutto al 1^ gennaio 2022. Nel frattempo, dal prossimo mese di luglio e fino al 31 dicembre 2021 entra in vigore l’Assegno temporaneo per i figli, già ribattezzato “Assegno Ponte“. Si tratta di un’agevolazione economica a sostegno delle famiglie che non beneficiano degli assegni familiari, che pure nel secondo semestre del 2021 saranno potenziati con “l’obiettivo di arrivare ad armonizzare le misure per tutti i figli, sia di genitori dipendenti sia di lavoratori autonomi”, spiega la giurista Benedetta Chiodaroli che sostiene l’associazione Mamme in Cerchio di Azzate.
L’assegno ponte (o temporaneo) per i figli andrà esplicitamente richiesto all’Inps (per tutti i contribuenti, anche per i professionisti iscritti ad altre casse di categoria) secondo le modalità che l’ente previdenziale dovrà comunicare nei prossimi giorni e comunque entro il 30 giugno.
Intanto di seguito tutte le informazioni sui requisiti e gli importi già stabiliti in base all’Isee secondo una dettagliata tabella di oltre 10 pagine (visualizza qui) che stabilisce un importo massimo con Isee non superiore a 7 mila euro, pari a 167,50 euro a figlio, in caso di famiglie con massimo due figli, maggiorato a 217,80 euro per le famiglie con pari Isee ma con tre o più figli.
La tabella prevede poi altri 660 diversi importi in base a scaglioni di Isee che variano di 100 euro l’uno dall’altro (fino a 50 mila euro) e in base al numero di figli, distinguendo tra famiglie con massimo due minori e famiglie con 3 o più figli.
REQUISITI
In base al decreto legge n.79 del 8 giugno 2021, l’assegno temporaneo, o ponte, è rivolto a tutte le famiglie con figli minori, che non ricevono i classici assegni familiari (tipicamente professionisti, lavoratori autonomi o comunque iscritti alla gestone separata) e che hanno un Isee inferiore a 50.000 euro annui.
Il richiedente deve essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o familiare titolare del diritto di soggiorno. Oppure cittadino di uno Stato al di fuori dell’Unione Europea ma in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale.
Il richiedente deve soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia (ne consegue che dalla misura rimangono esclusi i lavoratori frontalieri che non paghino contributi in Italia).
Il genitore richiedente deve essere domiciliato o residente (da almeno 2 anni anche non continuativi) in Italia e con figli a carico sino al compimento dei 18 anni, oppure, in mancanza di residenza da almeno due anni, deve essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
IMPORTO DELL’ASSEGNO PONTE
Come detto, l’assegno ponte (o temporaneo) viene corrisposto in base al numero dei figli (meno di 2, 3 o più) e alla situazione Isee. In Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata una dettagliata tabella che prevede una prima grande fascia per le famiglie con Isee fino a 7 mila euro e per le quali è previsto l’importo massimo dell’assegno ponte: 167,80 euro a figlio in caso ci siano massimo due figli minori, 217,80 euro per ogni figlio minore per le famiglie con 3 o più figli.
La tabella prevede poi altri centinaia di importi, che si differenziano anche di soli 10 centesimi gli uni dagli altri, in base a piccoli scaglioni ogni 100 euro di Isee fino ad un’altra grande fascia: a partire dai 39.900 euro e fino ai 50 mila euro di Isee l’assegno ponte sarà di 30 euro per i minori in famiglie che contano fino a 2 figli e 40 euro per ogni figlio in caso di 3 o più figli.
L’assegno ponte supera i 100 euro al mese per ogni figlio in famiglie con Isee fino a 13.400 euro di Isee (18.200 euro di Isee per le famiglie con 3 o più figli) e si assesta attorno ai 73 euro (95,10 euro in caso di 3 o più figli minori) per le famiglie con Isee di 20 mila euro.
Tutti gli importi in tabella sono maggiorati di 50 euro per ogni figlio con disabilità.
COMPATIBILITA’
L’assegno ponte è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di altre misure di sostegno a carico di Regioni e Comuni.
Le altre misure di sostegno al reddito e alla natalità rimarranno in vigore fino a tutto il 2021.
L’assegno ponte non concorre all’aumento del reddito.
COME RICHIEDERE L’ASSEGNO PONTE
Si può presentare richiesta sul portale dell’Inps (secondo le modalità che saranno comunicate dall’ente entro il 30 giugno) o fare domanda al patronato di riferimento.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di
luglio 2021.
L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.
In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.
POTENZIATO L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF)
Il provvedimento che istituisce l’assegno temporaneo per i figli minori, prevede anche delle maggiorazioni per gli assegni per il nucleo familiare. Questi saranno aumentati di 37,50 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
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