IMU 2021 e Covid-19: la prima rata è il 16 giugno, ecco chi è esente
Si avvicina la scadenza della prima rata IMU, ma attenzione non tutti dovranno pagare. Sono due i casi di esonero previsti proprio a causa della crisi Covid-19
Si avvicina la data del 16 giugno, ossia la scadenza della prima rata IMU, ma attenzione non tutti dovranno pagare. In generale sono due i casi di esonero previsti proprio a causa della crisi Covid-19. E gli interessati dovranno compilare la dichiarazione IMU barrando la casella “Esenzione”.
Il primo caso è previsto nella legge di Bilancio 2021 e riguarda alcuni immobili dedicati ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. Mentre il secondo caso di esenzione è indicato nell’art. 6-sexies, D.L. n. 41/2021 (quindi nel decreto Sostegni) i destinatari sono i possessori di immobili, in cui viene esercitata l’attività, che hanno avuto il contributo a fondo perduto disposto dall’art. 1, commi 1- 4 dello stesso decreto Sostegni. Parliamo, quindi, di alcuni soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario che dovranno dimostrare di aver registrato una riduzione del fatturato 2020 pari o superiore al 30% rispetto a quello realizzato nel 2019.
ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021 PER COVID-19- Gli immobili interessati sono gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni) e relative pertinenze, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate; agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate; immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.
IMU E PRIVATI – Confermata l’esenzione per le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle di lusso. Il tributo dovrà essere versato anche per gli immobili abitativi a disposizione, per esempio le seconde case oppure spazi affittati o sfitti. Si paga anche sugli immobili dati in uso gratuito, salvo la riduzione al 50% tra genitori e figli a certe stringenti condizioni. L’Imu si versa anche per uffici, negozi, depositi, capannoni, altri immobili commerciali e industriali e per le aree fabbricabili (conta il valore commerciale al 1° gennaio 2021) da chiunque posseduti. L’Imu è dovuta anche per i terreni agricoli, anche se incolti, inclusi gli orti. Previste riduzioni, come per gli immobili inagibili/inabitabili che potranno usufruire di uno sconto del 50% (su presentazione di autocertificazione in cui si dichiara il possesso di una perizia redatta da un tecnico che attesti lo stato dell’immobile). Imposta dimezzata anche per gli edifici di pregio storico o artistico con vincolo diretto riconosciuto dalla soprintendenza.
Infine segnaliamo che, secondo l’ultima Legge di Bilancio, a partire dal 2021 l’Imu per i non residenti titolari di pensione estera per l’unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto (a patto che non sia locato o dato in comodato d’uso) è ridotta del 50%.
ALIQUOTE l’IMU 2021- Aliquota ordinaria (generalità dei casi), pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni. Aliquota ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla dello 0,1% oppure diminuirla fino all’azzeramento. Sono previste poi delle aliquote diverse in alcuni casi particolari: 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento; 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati (c.d. immobili merce). I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino ad azzerarla.
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