Assegno universale e riforma dei congedi parentali: ecco il “Family Act”
Il premier e i ministri Bonetti e Catalfo hanno illustrato in conferenza stampa il nuovo "Family Act". Il presidente ha anche ricordato le prossime aperture
Via libera in consiglio dei ministri al “Family Act”, disegno di legge che, come ha spiegato il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte – che ha dato conto anche delle nuove aperture -, punta a «sostenere la genitorialità, la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare il problema della denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle nostre bambine e dei nostri bambini e dei giovani e per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile».
Assegno universale unico per tutti i figli, sostegno alle spese educative e al ruolo educativo delle famiglie, incremento della rete dei servizi educativi a sostegno delle famiglie in particolare per la fascia tra 0 e 6 anni, riforma dei congedi parentali con maggiore corresponsabilità tra padri e madri, incentivi al lavoro femminile e promozione dell’autonomia e del protagonismo dei giovani e delle giovani coppie: sono questi i capisaldi del provvedimento varato giovedì 11 giugno dal Consiglio dei Ministri.
Di seguito le principali novità introdotte dal “Family Act” riassunte da ANSA.
ASSEGNO UNIVERSALE – L’assegno è mensile e verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età di ciascun figlio, ad eccezione della figlia o del figlio disabile per il quale non sussistono limiti di età, tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione. Nel caso di figli successivi al primo, l’assegno subirà una maggiorazione del venti per cento, così anche nel caso di figlia o figlio disabile.
CONGEDI PARENTALI – Si stabilisce un periodo minimo non inferiore ai due mesi di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio. Prevede inoltre un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita del figlio e che il diritto al congedo sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore; previsto un permesso retribuito, di almeno 5 ore nell’arco di un anno scolastico per i colloqui con i professori dei figli; prevista l’introduzione di modalità flessibili nella gestione di congedi, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e nell’ambito della relativa competenza, con le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore; prevista una durata minima di 2 mesi di congedo non cedibile all’altro genitore.
INCENTIVI AL LAVORO FEMMINILE – Il “Family Act” introduce l’indennità integrativa del 30% della retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall’Inps, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio; la deducibilità delle spese per le baby-sitter tenendo conto dell’Isee; la modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratrice nei giorni di astensione nel caso di malattia del figlio; forme incentivanti per i datori di lavoro che stabiliscono modalità di lavoro flessibile; prevede inoltre che ai genitori di figli con età inferiore a 14 anni sia riconosciuto il lavoro agile; una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per l’avvio delle nuove imprese start up femminili e l’accompagnamento per i primi due anni.
AUTONOMIA E PROTAGONISMO GIOVANILE – Prevede il sostegno alle famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese sostenute per l’acquisto di libri universitari per ogni figlio maggiorenne a carico, iscritto all’università, che non goda di altre forme di sostegno per l’acquisto di testi universitari; il sostegno alle famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese relative al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario; il sostegno alle giovani coppie, composte da entrambi i soggetti di età non superiore a 35 anni, mediante agevolazioni fiscali, per l’affitto della prima casa.
INFANZIA – Nell’ambito del riordino delle misure di sostegno per i figli a carico, si prevede un buono per il pagamento delle rette degli asili nido e altri servizi per l’infanzia nonchè l’assegno di natalità.
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