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“SU ELCON IL SINDACO NON HA RESPONDABILITA'”

Il Comune di Castellanza replica alle accuse avanzate dal Comitato Valle Olona Respira sulle respondabilità del sindaco Fabrizio Farisoglio sul caso Elcon...

 

Il Comune di Castellanza risponde alle critiche avanzate dal Comitato Valle Olona Respira (leggi qui) in merito alle "responsabilità" del sindaco Fabrizio Farisoglio sulla questione Elcon. Qui di seguito il Comunicato del palazzo Brambilla.


Sulla vicenda dell’impianto Elcon si rifiuta in modo categorico qualsiasi addebito di responsabilità a carico del Sindaco in quanto: non vi è stato alcun “errore di valutazione iniziale” poiché, a seguito della presentazione della proposta di insediamento dell’impianto sul territorio di Castellanza, l’Amministrazione Comunale ha preso atto dell’esistenza di alcune criticità che sono state poi esposte nel corso della prima conferenza di servizi svoltasi in Regione. Si rammenta che il Comune di Castellanza è stato l’unico a presentare una nota contenente le perplessità relative all’incongruenza e alle criticità del progetto.

Si respinge l’accusa secondo la quale il Comune di Castellanza “non può più affrontare questa vicenda in termini inadeguati, con semplici atti di ordinaria amministrazione” in quanto è già stata adottata una prima deliberazione di Consiglio Comunale, alla quale è seguita una deliberazione di Giunta che ora sarà approvata anche in Consiglio Comunale. Si tratta di chiare indicazioni con cui il Comune di Castellanza ha espresso la propria posizione nei confronti della vicenda Elcon in maniera chiara e incontrovertibile e con atti che non sono di “ordinaria amministrazione”.

Si ribadisce inoltre l’impossibilità del Sindaco di emanare una “ordinanza sindacale” sulla questione in quanto “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco” (art. 50, comma 5, D.Lgs. 267/2000). “Il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica..” (sentenza n. 868 del 10.02.2010 Consiglio di Stato, sez, V). Pertanto non è possibile emettere alcuna ordinanza preventiva senza l’esistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente.
Infine, si ribadisce per l’ennesima volta, che il procedimento relativo alla vicenda Elcon è di competenza della Regione Lombardia. 

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Valeria Arini
valeria.arini@legnanonews.com
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Pubblicato il 08 Febbraio 2013
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