Lombardia in zona E, i termosifoni potranno essere accesi dal 22 ottobre al 7 aprile
Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto. I valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1° C
Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale. Lo comunica il ministero in una nota.
QUANDO SI ACCENDONO I RISCALDAMENTI
In particolare “il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di otto giorni la data di inizio e anticipando di sette la data di fine esercizio. In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta”. In Lombardia, quindi, accessione dal dal 22 ottobre al 7 aprile e per un massimo di 13 ore ogni giorno.
TEMPERATURE DEI RISCALDAMENTI RIDOTTE
Inoltre, comunica il MiTe, “i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1° C. Al fine di agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, Enea pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini”.
LE DEROGHE ALLE NORME SUI RISCALDAMENTI
Sono previste delle esenzioni, spiega il ministero guidato da Cingolani: in particolare “non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili“.
(fonte Agenzia DIRE www.dire.it)
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