Ecco le misure previste dal Dpcm, valide da venerdì 6 per le zone rosse
Le ordinanze saranno aggiornate periodicamente ma sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni
Da venerdì 6 novembre la Lombardia sarà definita zona rossa, così come stabilito dal nuovo Dpcm appena emanato dal Governo (QUI IL TESTO), insieme a Calabria, Piemonte, Val d’Aosta.
Il documento prevede nuove regole restrittive che si applicano in forme diverse su tutto il territorio nazionale, sulle aree ad alto rischio definite zone arancioni e sulle aree di massimo rischio, come è considerata ora anche la nostra provincia, definite zone rosse. Ecco che cosa significa e quali sono le regole previste:
Chi decide la permanenza in zona classificata come rossa?
Lo decide un’ordinanza del Ministro della salute adottata d’intesa con il presidente della Regione interessata e può essere prevista in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico.
Quanto dura il provvedimento?
Entra in vigore a partire da venerdì 6 novembre. È previsto un controllo settimanale sul permanere dei presupposti. Le ordinanze saranno dunque aggiornate periodicamente ma sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni.
Sulla base di quali dati viene effettuato il monitoraggio?
Secondo quanto spiega il Dpcm la scelta viene presa sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia sentito il Comitato tecnico scientifico. Si misurano 21 indicatori tra i quali i più importanti sono l’indice rt, i tamponi positivi e la saturazione degli ospedali.
Quali sono le norme previste per le zone rosse
BLOCCATI GLI SPOSTAMENTI AD ECCEZIONE DI LAVORO, NECESSITA’ E SCUOLA
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
AUTOCERTIFICAZIONE
Per giustificare gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute – Qui potete scaricare il modulo
SOSPESE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (qui l’elenco completo dei negozi che possono rimanere aperti), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
SOSPESE LE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE E BAR
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
SOSPESI I SERVIZI ALLA PERSONA CON ALCUNE ECCEZIONI TRA CUI I PARRUCCHIERI
sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, ad eccezione di quelle contenute in questo elenco: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse; Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
CONSENTITA ATTIVITA’ MOTORIA INDIVIDUALE VICINO A CASA
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
APERTI SOLO NIDI, MATERNE, ELEMENTARI E LA PRIMA MEDIA
consentito lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Sospese le altre attività scolastiche e didattiche che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
SMARTWORKING
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
ATTIVITÀ FORMATIVE E CURRICOLARI DELLE UNIVERSITÀ’
È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
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