Coprifuoco e nuove regole per sport, attività e centri commerciali. Scuole superiori, solo lezioni a distanza
E' stata pubblicata la nuova ordinanza di Regione Lombardia dopo la norma che prevede il divieto di spostamenti dalle 23 alle 5. Consentiti allenamenti con distanziamento per sport di contatto
E’ stata pubblicata la nuova ordinanza di Regione Lombardia con le misure anti-contagio varate oggi, 21 ottobre, dalla giunta di Attilio Fontana dopo la norma che prevede il divieto di spostamenti dalle 23 alle 5.divieto di spostamenti dalle 23 alle 5.
Quest’ultima dispone ulteriori misure restrittive di cui alcune correlate all’adozione della suddetta Ordinanza e porta la firma del governatore Attilio Fontana d’intesa con i sindaci di Bergamo Giorgio Gori; di Brescia, Emilio Del Bono; di Como Mario Landriscina; di Cremona Gianluca Galimberti; di Lodi Sara Casanova; di Lecco Mauro Gattinoni; di Mantova Mattia Palazzi; di Milano Giuseppe Sala; di Monza Dario Allevi; di Pavia Fabrizio Fracassi; di Varese Davide Galimberti; di Sondrio Marco Scaramellini, con il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra e con il presidente di Unione Province Lombarde Vittorio Poma.
ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI
I gestori ed organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020 che prevede appunto il coprifuoco dalle 23 alle 5.
CENTRI COMMERCIALI
Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, di prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, nonché alle farmacie, alle parafarmacie ed alle tabaccherie.
È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio.
FIERE DI COMUNITÀ E SAGRE
E’ vietato lo svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre che si svolgono su area pubblica. Restano pertanto escluse da tale divieto tutte le manifestazioni fieristiche che si svolgono in appositi quartieri fieristici.
MISURE ANTI ASSEMBRAMENTO
– Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
-E’ vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 18 alle ore 5; in tale arco orario la vendita di bevande alcoliche da parte dei predetti esercizi è consentita solo mediante consegna a domicilio.
– Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua.
-Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. E’ sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.
– I divieti non si applicano agli esercizi commerciali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.
– E’ vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree aperte al pubblico.
– E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
– I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.
Il provvedimento – si legge nell’ordinanza – fa seguito «all’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale’ e in considerazione del fatto che ‘la Commissione indicatori Covid Regione Lombardia ha evidenziato che al 31 ottobre – secondo la curva degli ultimi giorni – è plausibile che ci siano mediamente 594 (range da 434 a 815) ricoverati in Terapia intensiva e fino a 4.000 non in terapia intensiva».
SPORT DI CONTATTO DILETTANTISTICI
– Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.
– Tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.
SCUOLE SUPERIORI
– Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare il pieno svolgimento mediante la didattica digitale integrata (DDI) delle lezioni, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della DDI. Le attività di laboratorio continuano ad essere svolte in presenza mentre le attività di tirocinio esterno, ove presenti, concorrono alla didattica a distanza. Si raccomanda che i dirigenti degli istituti scolastici organizzino e differenzino gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento.
ORDINANZA VALIDA DAL 22 OTTOBRE
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 (ad eccezione della misura prevista dall’art. 2 lettera c), avente decorrenza 26 ottobre 202,0 e dall’art. 2 lettera d) e sono efficaci fino al 13 novembre 2020. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.