Franco Brumana esamina il caso Fratus – Cozzi – Lazzarini e coinvolge la Giunta Radice
L'avvocato legnanese è stato il solo ad affrontare le motivazioni della sentenza di assoluzione dei tre imputati, augurandosi anche alla luce di fatti attuali come ancora oggi ci sia bisogno di "richiamare gli amministratori pubblici al rispetto scrupoloso della legge"
L’avvocato Franco Brumana dissente dal contenuto dell’editoriale pubblicato oggi, lunedì 15 luglio, sulle motivazioni della sentenza di assoluzione per l’ex sindaco Fratus e i suoi assessori Lazzarini e Cozzi. È il solo consigliere comunale ad aver manifestato il suo giudizio su una vicenda giudiziaria che, purtroppo, ha fatto storia a Legnano, dove adesso però tutti sembrano voler fingere disinteresse. Brumana, al di là di una volontà indirizzata a contraddire le considerazioni giornalistiche, si è avventurato in una analisi approfondita della sentenza, ritenendo che gli imputati sono stati sì assolti, ma i dubbi restano. Così alla fine, scrive l’avvocato, «la sentenza, pur assolvendoli, ha rilevato una situazione di degrado, di scorrettezza e di illegalità, che risulta ancora più preoccupante perché non risulta superata dopo la caduta della Giunta Fratus», coinvolgendo anche l’attuale amministrazione la quale «ha suscitato ripetute perplessità per il suo disinteresse alla legalità persino in fatti molto più importanti come la vicenda dell’inceneritore e del nuovo PGT». Da qui il suo appello per «un impegno costante a richiamare gli amministratori pubblici al rispetto scrupoloso della legge e a richiedere misure concrete per prevenire gli illeciti e per assicurare la massima trasparenza».
E’ necessario leggere con attenzione le motivazioni della sentenza di assoluzione di Fratus, Cozzi e Lazzarini senza lasciarsi fuorviare dalle reazioni emotive e dall’uso politico della questione.
E’ stato più volte affermato che la Giunta Fratus era decaduta in conseguenza delle azioni penali e degli arresti, che invece sono intervenuti molto tempo dopo che era implosa la maggioranza a causa del rifiuto di Fratus di revocare la nomina di assessore di Lazzarini, che era palesemente incompatibile.
E’ bene ricordare che era in corso la causa promossa da AMGA, società controllata dal Comune, nella quale si richiedeva a Lazzarini il risarcimento di oltre 20 milioni di euro per i danni causati a questa società.
Gli arresti erano stati eccessivamente vessatori ed incomprensibili, ma erano stati totalmente irrilevanti perché avvenuti dopo che si era dimessa la maggioranza dei Consiglieri e quindi la Giunta era di fatto già decaduta, anche se l’ostinazione del Sindaco aveva condotto alla surroga di un Consigliere da parte del difensore civico regionale, che era però palesemente illegale, come ha accertato la Giustizia Amministrativa.
Lo stesso Salvini, allora Ministro degli Interni, aveva chiesto ed ottenuto dal Presidente della Repubblica, la destituzione di Fratus e della sua Giunta.
Ora la sentenza integrale consente di fare chiarezza sull’assoluzione e sulle interpretazioni distorte che sono state diffuse.
I primi tre capi di imputazione riguardavano la turbativa di gare indette con pubblici incanti per l’affidamento di incarichi da parte del Comune
Sulla base della giurisprudenza della Cassazione la sentenza non ha negato le manovre messe in atto dagli imputati, ma ha solo rilevato la mancanza del presupposto essenziale del reato a loro contestato e cioè dell’esistenza di gare, perché le procedure concorsuali comportavano una semplice comparazione delle offerte pervenute e delle competenze di chi si candidava.
La Corte si è però espressa sulla configurabilità nel comportamento degli imputati del reato di abuso di ufficio.
Ciò nonostante non ha applicato l’art. 521, primo comma, del Codice di procedura penale e non ha emesso una sentenza che prevedesse una qualificazione penale diversa da quella indicata dai capi di imputazione, perché ha dichiarato che era mancata una completa ed esauriente istruttoria nel contraddittorio del giudizio di primo grado in proposito al reato di abuso di ufficio, che riguardava un fatto diverso dalla turbata libertà degli incanti.
Avrebbe dovuto quindi rimettere gli atti al Pubblico Ministero e per un ulteriore giudizio di primo grado, come dispone l’art. 521, secondo comma, cpc, ma ha ritenuto che questo provvedimento avrebbe comportato una ulteriore “procrastinazione eccessiva e dolorosa dalla vicenda giudiziaria”.
Si è quindi limitata per ragioni di buon senso e umanitarie a dichiarare che non sussisteva il requisito della gara ed il fatto previsto come reato dal capo di imputazione.
La Corte ha assolto Fratus dal quarto capo di imputazione riguardante la corruzione elettorale perché le prove acquisite avanti il Tribunale erano insufficienti a dimostrare che sussisteva il fatto contestato.
E’ giunta a questa conclusione perché ha ritenuto inutilizzabili le intercettazioni telefoniche e ambientali, sulle quali era fondata la sentenza appellata.
Erano stati disposti in relazione al reato di turbativa di gara, che era diverso da quello di corruzione elettorale contestato nel quarto capo di imputazione, che non avrebbe consentito le intercettazioni.
La Corte ha ritenuto inutilizzabili anche le dichiarazioni di Lazzarini e di altri testi nel dibattimento di primo grado perché confermavano le intercettazioni nulle e quindi dovevano essere vietate.
La sentenza comunque riferisce dei contrasti tra le varie fazioni della maggioranza, definiti “feroci”, che contestavano l’estromissione dal Consiglio di amministrazione di ALA SPA, società controllata dal Comune, di una amministratrice molto valida ed esperta per sostituirla con una giovane totalmente impreparata.
Pertanto in mancanza di prove sufficienti degli accordi corruttivi di natura elettorale, la Corte ha dichiarato che il fatto contestato non sussisteva.
Il quinto capo di imputazione riguardava l’incarico conferito ad Arensi per le esposizioni delle sculture di Isgrò, Paladino e Pomodoro, che secondo la Corte erano state volute da Fratus e da Cozzi, che avevano individuato gli artisti e avevano ritenuto “papabile” proprio Arensi occupandosi costantemente della gara, che era stata indetta.
La sentenza in questo caso ha riconosciuto il requisito della gara ed ha riferito che era stata alterata dalla Commissione aggiudicatrice, che a posteriori aveva introdotto un nuovo criterio di selezione consistente in dichiarazioni di gradimento dei concorrenti da parte degli artisti.
Arensi è stato l’unico concorrente, che aveva presentato queste dichiarazioni e pertanto ha ottenuto l’incarico.
La Corte però ha ritenuto che non vi era la prova diretta che questo espediente postumo, chiaramente illegale, fosse stato imposto dagli imputati alla Commissione, perché sussisteva solo una prova logica, che non ha ritenuto sufficiente.
Ha quindi dichiarato che non sussisteva il fatto del concorso nel reato degli imputati con la Commissione, che era presieduta da un alto dirigente comunale, che è tutt’ora in servizio.
In conclusione, la sentenza risulta ampiamente motivata con una concezione garantistica della responsabilità penale, che è poco frequente nei Tribunali.
Pur assolvendo gli imputati, ha rilevato una situazione di degrado, di scorrettezza e di illegalità, che risulta ancora più preoccupante perché non risulta superata dopo la caduta della Giunta Fratus.
Anche l’attuale amministrazione comunale ha suscitato ripetute perplessità per il suo disinteresse alla legalità persino in fatti molto più importanti come la vicenda dell’inceneritore e del nuovo PGT.
E’ quindi necessario un impegno costante a richiamare gli amministratori pubblici al rispetto scrupoloso della legge e a richiedere misure concrete per prevenire gli illeciti e per assicurare la massima trasparenza, soprattutto ora che è stato abolito il reato di abuso di ufficio e non sono più sanzionabili penalmente i comportamenti degli amministratori mirati non all’interesse pubblico, ma a favorire o danneggiare qualcuno.
Franco Brumana
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