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Legnano: rinviata al 23 ottobre l’accensione degli impianti di riscaldamento

L’ordinanza firmata dal sindaco prende in considerazione le temperature di questo periodo, di gran lunga superiori alla media, per cui si rinvia l’accensione dei riscaldamenti dal 15 al 23 ottobre

manopola calorifero

Il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, ha firmato oggi l’ordinanza per la riduzione degli orari e dei periodi di funzionamento degli impianti di riscaldamento. L’ordinanza prende in considerazione le temperature di questo periodo, di gran lunga superiori alla media, per cui si rinvia l’accensione dei riscaldamenti dal 15 al 23 ottobre. «Stiamo vivendo un anno che ha registrato temperature per lunghi periodi sopra la media e fenomeni di maltempo che hanno lasciato il segno – ricorda Radice. Da qui, in un’ottica di sostenibilità e tutela ambientale, abbiamo il dovere di contribuire a limitare gli inquinanti atmosferici, di cui gli impianti termici sono tra le fonti di emissione. Spostare l’accensione degli impianti, in un momento in cui le temperature ce lo consentono, ci permette di avere aria più pulita oltre che di ridurre i nostri consumi energetici».

Nel dettaglio le misure dell’ordinanza sono:
riduzione del periodo di funzionamento degli impianti termici dal 23 ottobre all’8 aprile; riduzione del funzionamento orario dei riscaldamenti per un massimo di 13 ore giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ogni giorno; riduzione di 1°C della temperatura dell’aria, ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici; nelle attività industriali, artigianali e assimilabili il limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza
L’ordinanza non si applica:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza e il recupero di soggetti fragili o affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui vi siano specifiche esigenze tecnologiche o di produzione

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza altra disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata, ossia per 7 ore.

Valeria Arini
valeria.arini@legnanonews.com
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Pubblicato il 12 Ottobre 2023
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