CANEGRATE: REGOLAMENTO PER LE AREE PUBBLICHE
L'amministrazione disciplina l'uso delle aree verdi attrezzate, situate sul territorio e destinate alla fruizione da parte dell’intera cittadinanza, in particolare all’attività di svago per i bambini...
L'amministrazione comunale di Canegrate disciplina l'uso delle aree verdi attrezzate, situate sul territorio e destinate alla fruizione da parte dell’intera cittadinanza, in particolare all’attività di svago per i bambini.
E' stata diffusa in giornata, infatti, una ordinanza firmata dal sindaco Roberto Colombo in cui si fissano orari di apertura e chiusura degli spazi pubblici, divieti e obblighi per la cittadinanza, le varie resposanbilità, accessi e circolazione.
Nel dettaglio, ecco le norme principali.
1) Gli orari di accesso alle aree verdi attrezzate situate sul territorio comunale sono i seguenti:
a. orario invernale (1° novembre /31 marzo): dalle ore 7,30 alle ore 21,00;
b. orario estivo (1° aprile /31 ottobre): dalle ore 7,00 alle ore 23,00.
2) In tutte le aree verdi è tassativamente vietato: sporcare, gettare rifiuti – carte o altro – al di fuori degli appositi contenitori, imbrattare e/o danneggiare panchine e attrezzature presenti all’interno dell’area, salire con i piedi sulle stesse; fare rumore, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone e consumare bevande alcooliche di qualsiasi tipo e gradazione.
3) Le attrezzature per il gioco presenti nelle aree in questione possono essere utilizzate esclusivamente da bambini di età non superiore a quella riportata sulla targhetta di omologazione presente sui giochi stessi ove specificato e comunque di età non superiore ad anni dodici.
4) Il libero uso da parte dei bambini dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio, escludendo di fatto da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale.
5) Fatte salve le attività espressamente autorizzate dell’Amministrazione nell’area pubblica attrezzata valgono, in aggiunta alle prescrizioni sopra citate, i divieti di cui ai seguenti punti:
a. Accesso e circolazione: l’area è destinata, per sua natura, alla sola circolazione pedonale con espresso divieto d’accesso e circolazione per i veicoli a motore e mezzi similari, alle biciclette o altri velocipedi ad eccezione per i mezzi di primo intervento e quelli del servizio di manutenzione, ovvero per i veicoli per uso di bambini o di persone invalide, come previsto dall’art. 190 c. 7 del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
b. Presenza di cani: nelle aree verdi attrezzate con giochi per bambini è vietato l’accesso ai frequentatori con cani al seguito, come previsto dal punto n. 1 dell’Ordinanza Sindacale n. 99 del 01/07/1998.
c. Uso del verde: E’ vietata la raccolta o il danneggiamento di fiori, alberi o altre parti di vegetazione, utilizzare fiamme e/o accendere fuochi. E’ vietato campeggiare e/o pernottare, salire sugli alberi, appendere agli stessi o sui loro arbusti oggetti di qualsiasi genere (amache, borse, zaini, cartelli, volantini etc.). I tappeti erbosi sono di norma calpestabili solitamente dai pedoni tranne dove espressamente vietato.
d. Quiete pubblica: E’ vietato in particolare l’uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono come pure il disturbo della pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni sonore tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni. E’ vietato il gioco del pallone. E’ fatto obbligo a tutti i frequentatori di mantenere una condotta moralmente corretta e consona all’ambiente.
e. Moralità pubblica: E’ vietato assumere atteggiamenti o compiere atti contrari alla pubblica decenza, nella fattispecie:
I. l’espletamento di bisogni fisiologici;
II. la commissione di atti osceni;
III. la circolazione con costumi da bagno ovvero sprovvisti di abbigliamento atto a offendere il pubblico pudore;
IV. l’utilizzo delle strutture in maniera impropria ovvero dell’area annessa adibita a verde pubblico per l’esposizione al sole.
6) Il presente provvedimento revoca tutti i precedenti incompatibili con il contenuto del presente dispositivo.
7) L’inosservanza alla disposizione di cui al presente provvedimento sarà punita con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00 (importo da determinare in base ai principi previsti dall’art. 16 c. 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689), fatte salve eventuali sanzioni previste da normative speciali, ovvero penali ed eventuali risarcimenti per i danni compiuti.
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