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Quarto binario, dopo la sentenza del TAR il comitato contrario all’opera chiede lo stop ai lavori

Per il comitato dopo la sentenza «tutte le attività legate al progetto risultano definitivamente e a maggior ragione illegittime, perché prive dell'atto autorizzativo»

Caronno Pertusella genergiche

Stop ai lavori per il potenziamento della tratta ferroviaria tra Rho e Gallarate. A reclamare l’alt al cantiere, dopo la sentenza del TAR che ne ha accolto il ricorso contro l’opera, è il Comitato civico contro il potenziamento ferroviario della tratta Rho-Parabiago, che nei giorni scorsi ha scritto a tutti i Comuni interessati dall’opera – Rho, Pregnana Milanese, Vanzago, Pogliano Milanese, Nerviano, Parabiago, Canegrate, Legnano, Castellanza e Busto Arsizio – chiedendo alle amministrazioni di «intimare formalmente a RFI, Italferr e imprese esecutrici l’interruzione dei lavori, la rimozione di tutte le strutture di cantiere e il ripristino di tutte le aree allo stato preesistente all’inizio delle attività».

Lo stop all’intervento e il ripristino per il comitato dovrebbe comprendere anche «la ripiantumazione degli esemplari arborei abbattuti, la ricostituzione delle fasce boscate e arbustive eliminate, la rimozione delle platee in asfalto/cemento eventualmente realizzate e la ricostituzione dello strato di terreno superficiale mediante riporto di terreno avente idonee caratteristiche qualitative». L’interruzione dei lavori per il gruppo civico che da sempre si oppone all’opera è la naturale conseguenza dell’annullamento da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dell’ordinanza con cui il commissario straordinario aveva approvato il progetto definitivo per il potenziamento della tratta ferroviaria, a seguito del quale «è venuto meno anche l’oggetto della gara di appalto assegnata alla società Notari».

«Tutte le attività legate al progetto, già di per sè illegittime in quanto avviate senza progettazione esecutiva e verifica di ottemperanza – sottolinea il comitato – risultano definitivamente e a maggior ragione illegittime, perché prive dell’atto autorizzativo». Così come, aggiungono dal comitato, la sentenza «ha comportato anche il venir meno del vincolo preordinato all’esproprio, che il Tar ha giudicato illegittimo per la mancanza di una motivazione in merito alla sua reiterazione».

Foto di archivio

Leda Mocchetti
leda.mocchetti@legnanonews.com
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Pubblicato il 15 Dicembre 2024
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