DVR: la valutazione del rischio da burnout lo stress da lavoro
La sindrome del burnout è caratterizzata da tre sintomi principali, ovvero un senso di esaurimento o debolezza energetica, una maggiore alienazione dal lavoro con sentimenti di negativismo o cinismo e una ridotta efficacia professionale
Il “burnout”, ovvero lo stress da lavoro, è stato riconosciuto come sindrome dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Dopo aver analizzato numerosi studi condotti nel corso degli ultimi decenni, l’agenzia delle Nazioni Unite per la salute ha fornito linee guida per la diagnosi della sindrome e l’ha inclusa nella sua classificazione internazionale, che viene utilizzata come punto di riferimento dai professionisti del settore.
Sintomi e caratteristiche dello stress da lavoro
La sindrome del burnout è caratterizzata da tre sintomi principali, ovvero un senso di esaurimento o debolezza energetica, una maggiore alienazione dal lavoro con sentimenti di negativismo o cinismo e una ridotta efficacia professionale. Questa sindrome è specifica dell’ambito lavorativo e venne inizialmente descritta dallo psicologo Herbert Freudenberger nel 1974. L’ICD-11, il nuovo elenco di classificazione internazionale delle malattie, entrato in vigore a partire da gennaio 2022.
Categorie di lavoratori più a rischio
Questo persistente e cronico stress emotivo può portare a
- esaurimento fisico ed emotivo;
- ridotta produttività;
- percezione delle persone come oggetti;
- sensazione di perdita di significato del proprio lavoro;
Tra le categorie di lavoro più a rischio troviamo professioni come medici, infermieri, assistenti sociali, vigili del fuoco, poliziotti e caregiver, ma anche altre categorie di lavoratori che affrontano una forza lavoro schiacciante e iperattiva tra lavoro e vita privata. In particolare, le donne sembrano essere maggiormente esposte rispetto agli uomini a questo rischio di esaurimento psico-fisico.
E’ necessario inserire la valutazione del rischio da stress da lavoro nel DVR
Nel documento di valutazione dei rischi (DVR), è necessario valutare anche il rischio stress lavoro-correlato (SLC). Abbiamo rivolto alcune domande a XFIRE, professionisti del settore e partner aziendali ideali per antincendio e consulenza sicurezza sul lavoro, di seguito sono riportate le loro risposte.
Qual è il quadro normativo di riferimento per la valutazione del rischio SLC?
La valutazione del rischio stress lavoro-correlato deve essere effettuata conformemente all’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 81/08, che richiede una valutazione tenendo in considerazione i rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo del 8 ottobre 2004 e successive modificazioni. Va altresì precisato che qualora le competenze interne all’impresa e/o allo stabilimento siano insufficienti per organizzare le attività di protezione e prevenzione per lo stress lavoro-correlato, il datore di lavoro è obbligato a fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne; tale obbligo è recepito attualmente dal combinato disposto degli artt. 31 e 32 del d.lgs. 81/08.
Chi deve effettuare la valutazione del rischio SLC?
La valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato è un obbligo per tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, e costituisce una parte integrante della valutazione dei rischi. Come per tutti gli altri fattori di rischio, è compito del datore di lavoro effettuare tale valutazione, avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con il coinvolgimento del medico competente (se nominato), e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).
Quali Sanzioni rischiano le aziende inadempienti?
I datori di lavoro che non effettuano la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato sono soggetti a sanzioni civili e penali. Le sanzioni penali comprendono un periodo di arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44. Se vengono configurati danni a carico del lavoratore a causa dello stress lavoro-correlato, sono applicate anche sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2.87 del Codice Civile.
Quando aggiornare il documento di valutazione?
Il documento va aggiornato almeno una volta ogni tre anni, ove una revisione può anche voler dire esclusivamente una rivalutazione, in cui si dichiari che nessuna situazione o condizione abbia contribuito a introdurre sostanziali modifiche. La valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato deve essere invece rielaborata entro 30 giorni in caso di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, che possano influire sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. Inoltre, secondo le indicazioni del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, la valutazione del rischio SLC deve essere aggiornata ogni due anni se la valutazione preliminare ha dato esito negativo o le misure correttive sono risultate inefficaci.
Come valutare il rischio SLC?
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato si compone di due fasi: la valutazione preliminare obbligatoria e, in caso di rischio da stress lavoro-correlato, la fase di valutazione approfondita. Se la valutazione preliminare non rileva elementi di rischio, il datore di lavoro deve includerla nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e pianificare un piano di monitoraggio. Altrimenti, il datore di lavoro deve pianificare e adottare interventi correttivi adeguati, come interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi e formativi. Se gli interventi correttivi si dimostrano inefficaci, l’impresa procederà con la fase di valutazione approfondita.
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