Smog: scattano i divieti
Alt tutti i giorni compresi festivi per Diesel Euro 3 senza FAP - Riduzione di 1 grado del valore massimo delle temperature in casa...
Da domani, domenica 11 dicembre, scattano le misure di contenimento temporanee di primo livello. Questo in base alle rilevazioni ARPA relative al particolato PM 10 che evidenziano il superamento per sette giorni consecutivi del valore medio giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo.
Pertanto oltre ai divieti già in vigore dal 15.10.2016 al 15.04.2016 che consistono in:
– Divieto di circolazione da LUN a VEN da 07:30 alle 19:30 Benzina EURO 0
– Diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2
– Motocicli e ciclomotori due tempi fino EURO 1
SI AGGIUNGONO
– Divieto di circolazione tutti i giorni compresi festivi Diesel EURO 3 senza FAP nelle seguenti fasce orarie :
– Autovetture private trasporto persone da 9:00 -17:00
– Autoveicoli trasporto cose dalle 7:30 – 9:30
La Violazione sanzionata da art. 7 c.1-b e c.13-bis CDS – Entro 5 giorni € 114,80 ; p.m.r. € 164;00
I DIVIETI NON SI APPLICANO PER I VEICOLI CIRCOLANTI IN AUTOSTRADA A8, SULLA SP 148 VIA SARONNESE E SULLA DIRETTTRICE STRADALE VIALE CADORNA/TOSELLI/S.M. CARSO E SP12
Altre limitazioni temporanee in ambito civile:
– il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in allegato 2 alla D.G.R. n. X/5656 del 3 ottobre 2016;
– il divieto, per qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, e simili). Non è consentita alcuna deroga;
– la riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell’aria nelle unità immobiliari di cui all’art. 4, c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E. 5 di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C.
– divieto di spandimento dei liquami zootecnici.
Sanzione prevista dalla Legge Regionale 24/2006 art. 27 c. 4 da 500 a 5000 euro
Le limitazioni temporanee di primo livello rimarrano in vigore sino a quanto livelli di PM10 torneranno sotto i limiti di 50 microgrammi/metro cubo per due giorni consecutivi con acquisizione del dato al 3° giorno da parte del sistema di rilevamento e conseguente efficacia dal 4° giorno.
Ulteriori informazioni e deroghe alle limitazioni potranno essere reperite ai seguenti link
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